OTTIME NOTIZIE PER LE IMPRESE DA “SMART & START ITALIA”

Dal 14 luglio le startup innovative potranno chiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato ottenuto dalla questa misura trasformandolo in contributo a fondo perduto nel caso di investimenti nel capitale di rischio delle imprese agevolate.

La presentazione della richiesta di conversione può essere formulata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni e necessità di una serie di passaggi in cui il nostro staff seguirà l’impresa nella documentazione e relativa modulistica.

L’investimento nel capitale di rischio deve essere almeno di 80.000 euro, avere una durata minima di tre anni e, nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza.
La conversione è riconosciuta, una sola volta, a fronte di investimenti nel capitale di rischio dell’impresa beneficiaria attuati da investitori terzi ovvero da soci persone fisiche, tra loro non cumulabili, che presentano le seguenti caratteristiche:
a) essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni;
b) essere di importo non inferiore a 80.000,00 euro;
c) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up anche per effetto della conversione di altri strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
d) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni dal perfezionamento;
e) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro, considerando, nel caso di operazioni di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity, le risorse finanziarie già versate all’impresa beneficiaria.

Nel caso di investimento nel capitale di rischio attuato da soci persone fisiche, l’investimento deve:
a) possedere le caratteristiche indicate al precedente punto1i), lettere a), b), d) ed e);
b) prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente aumento del patrimonio sociale;
c) essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di subordine riportate nel contratto di finanziamento.

Il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla startup.

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